Art. 1 – E’ costituita con sede in Venezia – Burano, l’ASSOCIAZIONE ARTISICA CULTURALE DI BURANO
Art. 2 – L’Associazione non ha fine di lucro e non persegue finalità politiche, tuttavia si ispira alle idee di libertà, di democrazia e di giustizia sociale e morale.
Art. 3 – L’Associazione ha lo scopo di collaborare alla elevazione spirituale e morale dei cittadini, promuovendo la diffusione della cultura e dell’arte.
Essa persegue i suoi fini attraverso la promozione di lezioni culturali su particolari argomenti e discipline, corsi e concorsi artistici e culturali, mostre di vario ordine, ricerche storiche ed ambientali, visite a musei, concerti, manifestazioni folkloristiche, ecc.
Art. 4 – I mezzi finanziari per l’attività della Associazione provengono:
a) da eventuali contributi da parte statale e di Enti Pubblici e privati, nazionali ed esteri;
b) da eventuali donazioni e lasciti;
c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà sociali;
d) da eventuali proventi di pubblicazioni ed iniziative varie dell’Associazione nell’ambito dei suoi scopi statutari;
e) dalle quote sociali;
f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 5 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci ;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Provibiri.
Art. 6 – La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione e la messa in liquidazione del patrimonio sociale dovranno essere deliberati con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; tale decisione potrà essere assunta sia in assemblea sia con voto scritto per referendum; in tale circostanza verranno nominati uno o più liquidatori.
Il patrimonio dovrà essere consacrato ad incrementare la cultura e l’arte di Burano e consegnato agli organi di un Ente Pubblico.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I SOCI
Art. 7 – Possono aderire alla Associazione le persone fisiche e giuridiche, gli Enti, di nazionalità italiana ed estera, a condizione che versino le quote associative annuali.
La quota sociale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la stessa non è rivalutabile.
Essi si distinguono in:
ordinari: sono i soci la cui domanda di associazione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con i versamenti della quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio stesso:
onorari: sono le persone e gli Enti che, avendo acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione, vengano iscritti come tali nel Registro dei Soci in forza delibera del Consiglio Direttivo.
I soci hanno uguali diritti e doveri e li mantengono per tutta la durata dell’Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione.
I soci, maggiorenni, hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per quanto altro previsto all’art. 9.
Art. 8 – Il socio è tenuto a versare la sua quota di partecipazione per tutto l’anno solare in corso.
La qualità di socio viene a cessare,oltre che per dimissioni volontarie:
a) per morosità
b) per indegnità
La morosità e l’indegnità vengono deliberate dal Consiglio Direttivo che comunicherà in forma riservata all’interessato la motivazione dell’esclusione. Il socio potrà ricorrere avverso la decisione del Coniglio Direttivo appellandosi al Collegio dei Probiviri.
Al socio che cessa di far parte dell’Associazione per qualunque causa non compete alcuna somma ad alcun titolo.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 9 – L’assemblea dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il mese di febbraio.
Ad ogni socio spetta di diritto un voto e, nel caso in cui il socio non possa partecipare direttamente all’Assemblea, egli può delegare, in forma scritta, un suo rappresentante come previsto al sesto comma di questo articolo.
L’assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell’articolo 20 C.C.
L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
All’assemblea possono partecipare tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, nonché i soci ordinari.
L’Assemblea delibera sul rendiconto economico-finanziario e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e su tutto quanto ad essa demandato pert legge o statuto. Sono ammesse le deleghe solo per le assemblee ordinarie e limitatamente ad una delega per ogni socio.
L’Assemblea può essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle questioni di carattere eccezionale, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto. In tal caso è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea è convocata a mezzo di avviso personale ai soci.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza di entrambi, dal socio più anziano, in ordine di iscrizione, dei presenti.
Delle riunioni si redige un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dopo l’approvazione dell’Assemblea.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO – LA PRESIDENZA
Art. 10 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici membri di cui nove eletti dall’Assemblea dei Soci, uno designato dagli artisti aderenti all’Associazione e da una designato dai gruppi o associazioni aderenti all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni, e i suoi membri possono essere rieletti.
E’ compito del Consiglio Direttivo:
a) tracciare le linee generali delle questioni correnti riguardanti l’attività dell’Associazione, preparando e rendendo pubblico un programma annuale particolareggiato che definisca i filonidi ricerca e le iniziative culturali dell’anno;
b) assumere e realizzare tutte le iniziative e tutti gli atti di gestione straordinaria per l’attuazione degli scopi dell’Associazione;
c) raccogliere i mezzi necessari per la realizzazione dell’attività sociale e predisporre i bilanci annuali da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea dei Soci,
d) provvedere a quant’altro rientri nella sua competenza secondo lo Statuto;
e) compilare il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due trerzi dei suoi membri e comunque una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
L’anno finanziario va dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione ed il Vice Presidente.
Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e rappresentare legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Tesoriere il quale tiene la contabilità dell’Associazione e controfirma insieme al Segretario ed al Presidente i mandati di uscita e di entrata.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario che assiste il Consiglio ed il Presidente nelle loro attività e mantiene i rapporti con i Soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidenteo, in assenza di entrambi, dal socio più anziano.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il verbale su apposito libro che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati in numero di tre dalla Assemblea dei Soci, ha il compito di vigilare e controllare in qualsiasi momentola gestione economica efinanziaria dell’Associazione e di riferire agli altri organi con osservazioni e proposte in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione.
Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri, nominati in numero di tre dall’Assemblea dei soci, giudica, con le più ampie facoltà inquirenti, su:
a) le controversie che possono sorgere fra i soci e l’Associazione;
b) la conservazione o meno della qualifica di socio, nel caso di ricorso da parte del socio contro le decisioni del Consiglio Direttivo rispetto alla propria radiazione cosi’ come previsto dall’articolo 8 del presente Statuto.
Il Collegio nomina al proprio interno un suo Presidente.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.